IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  recante
«Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2019,  n.  154,  recante
«Norme di attuazione dello Statuto speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica»; 
  Visto l'Accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e  il
Presidente delle Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di
finanza pubblica sottoscritto in data 22 ottobre 2021; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  della
citata legge costituzionale n. 1 del 1963; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 26 maggio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 
 
  1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre  2019,  n.
154 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 4-bis (Misure di concorso alla  finanza  pubblica  per  gli
anni dal 2022 al 2026). - 1. In attuazione dell'Accordo  sottoscritto
il 22 ottobre 2021 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Presidente della Regione, ai sensi di quanto  previsto  dall'articolo
3, comma 1, lettera  b)  e  dall'articolo  4,  comma  2,  il  sistema
integrato concorre alla finanza pubblica con un contributo  di  432,7
milioni di euro per l'anno 2022, 436,7 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l'anno 2026. 
    2. Per gli anni dal 2022 al 2026 il contributo di cui al comma  1
assolve integralmente agli obblighi di cui all'articolo 3,  comma  1,
lettera b), e sostituisce le misure di concorso alla finanza pubblica
del sistema integrato, comunque denominate, previste da intese  o  da
disposizioni di legge, comprese quelle di cui all'articolo  1,  commi
850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
    3. Per gli anni successivi al 2026 lo Stato  e  la  Regione,  con
accordo da concludersi entro il 30 giugno 2026, aggiornano il  quadro
delle relazioni finanziarie tra lo Stato e il sistema integrato. 
    4. Le somme di  cui  al  comma  1  sono  versate  all'erario  con
imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello
Stato entro il 30  aprile  di  ciascun  anno.  In  mancanza  di  tali
versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il  30  aprile,
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   a
trattenere  gli  importi  corrispondenti  a  valere  sulle  somme   a
qualsiasi  titolo   spettanti   alla   Regione,   anche   avvalendosi
dell'Agenzia delle entrate per le somme  introitate  per  il  tramite
della struttura di gestione. 
    5. Per gli anni dal 2022 al 2026 e' fatta salva  la  facolta'  da
parte dello Stato di modificare il contributo di cui al comma  1  per
un periodo di tempo limitato, nella misura massima del 10  per  cento
dei contributi tempo per tempo vigenti, per far fronte ad eccezionali
esigenze di finanza  pubblica.  Nel  caso  in  cui  siano  necessarie
manovre straordinarie volte ad assicurare  il  rispetto  delle  norme
europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto
contributo puo' essere aumentato, per un periodo di  tempo  limitato,
di una percentuale ulteriore rispetto  a  quella  indicata  al  primo
periodo, non  superiore  al  10  per  cento.  Contributi  di  importi
superiori sono concordati con la Regione. 
    6. Le facolta' di cui al comma 5 possono essere esercitate fino a
che il rapporto tra il contributo di cui al  comma  1  e  le  entrate
correnti della Regione  non  superi  la  media  dei  rapporti  tra  i
contributi e le entrate correnti delle altre Autonomie  speciali.  Ai
fini del calcolo del rapporto di cui al primo periodo si tiene  conto
delle entrate di titolo primo e secondo accertate in conto competenza
risultanti dagli ultimi rendiconti disponibili. 
    7. E' confermato il credito della Regione di cui all'articolo  1,
comma 151, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che puo'
essere  compensato  annualmente  con  il  contributo   alla   finanza
pubblica.». 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
      Dato a Roma, addi' 9 giugno 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Gelmini, Ministro  per  gli  affari
                                  regionali e le autonomie 
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
                                    N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
                l'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
                il decreto legislativo  25  novembre  2019,  n.  154,
          recante «Norme di attuazione dello Statuto  speciale  della
          Regione  autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  in  materia  di
          coordinamento della finanza pubblica» e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2019, n. 299. 
                il testo dell'art. 65 della legge  costituzionale  31
          gennaio  1963,  n.  1,  recante:  «Statuto  speciale  della
          Regione Friuli Venezia Giulia», pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° febbraio 1963, n. 29, e' il seguente: 
                  «Art. 65 - Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          Commissione paritetica di  sei  membri,  nominati  tre  dal
          Governo della Repubblica e  tre  dal  Consiglio  regionale,
          saranno stabilite  le  norme  di  attuazione  del  presente
          Statuto    e    quelle    relative     al     trasferimento
          all'Amministrazione regionale degli uffici statali che  nel
          Friuli Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite  alla
          Regione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti del decreto legislativo  25  novembre
          2019, n. 154 si veda nelle note alle premesse.